TITOLO I - DELL’ASSOCIAZIONE IN GENERALE
Capo I - Denominazione - Sede - Oggetto - Finalità dell’Associazione
ARTICOLO 1
E’ costituita in
Castellaneta Marina – Provincia di Taranto, un’Associazione
denominata Associazione Proprietari di Marina di Castellaneta, anche
detta Associazione Proprietari Immobili in Castellaneta Marina.
L’Associazione non ha
finalità di lucro, è aconfessionale, apolitica ed apartitica e fonda la propria
struttura e ispira la propria azione ai principi di democrazia ed alla Legge
Italiana ed Europea.
ARTICOLO 2
L’Associazione ha sede in
Castellaneta Marina.
ARTICOLO 3
L'Associazione si
propone, in linea generale, la valorizzazione del territorio costiero di
Castellaneta nel quadro dello sviluppo turistico-ambientale del Meridione d'Italia. Si prefigge,
in modo particolare, di rendere soddisfacente e piacevole la permanenza in loco
dei proprietari delle unità immobiliari, dei turisti e di coloro che vi
risiedono.
Con appropriate azioni di
stimolo, suggerimenti e proposte intende collaborare
con le pubbliche autorità perché si determinino i presupposti per una migliore
vivibilità, anche attraverso la creazione di infrastrutture e servizi nonché
con la localizzazione di pubblici uffici ed utenze.
L’Associazione si impegna affinché si raggiungano obiettivi di rinnovamento
civile, sociale e culturale, nell’interesse dell’intera collettività. Si rende
altresì disponibile ad organizzare per i Soci, loro familiari ed ospiti
manifestazioni culturali e ludiche (gite, conferenze, dibattiti,
commemorazioni, premi, incontri conviviali, feste, ecc.).
ARTICOLO 4
Tutte le attività
dell’Associazione possono essere svolte avvalendosi della collaborazione di
privati cittadini, società, associazioni, comitati ovvero pubbliche
istituzioni, anche attraverso la stipula di apposite
convenzioni ovvero con qualsiasi mezzo previsto dalla Legge.
Capo II - Commissioni - Comitati -
Gruppi di Studio e/o Lavoro.
ARTICOLO 5
Nell’ambito
dell’Associazione possono costituirsi Commissioni, Comitati, Gruppi di Studio
e/o lavoro per lo studio di singole problematiche, ovvero per la promozione e/o
l’organizzazione di iniziative e/o attività specifiche
inerenti le finalità dell’Associazione.
ARTICOLO 6
Gli
Organismi di cui al precedente articolo 5 vengono
istituiti e disciplinati nel loro funzionamento dal Consiglio Direttivo.
Capo III - Insegna e distintivi dell’Associazione.
ARTICOLO 7
Il logo
dell’Associazione è formato da quattro lettere: le prime, tra loro unite “A”
e “P”, stilizzate, in caratteri
maiuscoli di colore verde bosco; le successive due “c” e “m” in caratteri
minuscoli di colore celeste. La lettera “c” racchiude all’interno il simbolo del
sole di colore giallo.
ARTICOLO 8
La
tessera sociale, approvata dal Consiglio Direttivo, è obbligatoria per tutti i
Soci.
ARTICOLO 9
Tutti
gli stampati e gli atti sociali dell’Associazione e delle istituzioni che da essa dipendono portano sempre l’intestazione “ Associazione
Proprietari Immobili in Castellaneta Marina” ed il logo.
Capo I- Modalità di Associazione- Categorie dei Soci - Perdita
della qualità di Socio
ARTICOLO 10
Il numero dei Soci é illimitato. Possono essere Soci:
Ø
persone fisiche
proprietarie o comproprietarie di una o più unità immobiliare sita nel
territorio costiero del Comune di Castellaneta che, avendo compiuto il 18.mo anno di età, ne
facciano richiesta sottoscrivendo
l’apposito modulo approvato dal Consiglio
Direttivo e nel contempo versino la quota associativa
nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
Ø
persone giuridiche
proprietarie o comproprietarie di una o più unità immobiliare sita nel
territorio costiero del Comune di Castellaneta che ne facciano richiesta mediante il legale
rappresentante, sottoscrivendo l’apposito modulo approvato dal Consiglio
Direttivo e nel contempo versino la quota associativa nella misura stabilita
dal Consiglio Direttivo;
Ø
persone fisiche o
giuridiche che, pur non essendo proprietarie o comproprietarie di una o più
unità immobiliare sita nel territorio costiero del Comune di Castellaneta,
abbiano, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, un particolare
legame col territorio ovvero svolgano attività confacenti con gli scopi dell'
Associazione, purché sottoscrivano l’apposito modulo approvato dal Consiglio
Direttivo e nel contempo versino la quota associativa nella misura stabilita
dal Consiglio Direttivo.
I Soci che entro il 31 dicembre di ogni
anno non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni saranno considerati
Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al pagamento della quota annuale
associativa, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
La quota annuale associativa dovrà essere versata in unica soluzione entro
e non oltre 90 giorni dall’inizio dell’esercizio finanziario cui si riferisce.
ARTICOLO 11
Il Socio partecipa alle attività associative ed
esercita i diritti e doveri contenuti nel presente Statuto.
ARTICOLO 12
In seno alla
categoria dei Soci si distinguono i seguenti ordini:
a)
Soci Ordinari;
b)
Soci Onorari.
ARTICOLO 13
Soci Ordinari sono coloro che
provvedono al versamento della quota sociale nella misura annualmente
stabilita dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 14
Soci Onorari possono essere nominati dal Consiglio
Direttivo tra personalità eminenti nel campo della cultura, dell’arte, delle
professioni e che abbiano svolto attività di
particolare utilità a favore del sodalizio ovvero concorrano alla crescita
dell’Associazione. Il Socio Onorario non è tenuto al
versamento della quota sociale nella misura annualmente stabilita dal Consiglio
Direttivo così come non ha diritto di voto nell’Assemblea dei Soci.
ARTICOLO 15
Non possono essere ammessi a far parte di alcun ordine di Soci, e se già Soci decadono dalla
qualifica, coloro che abbiano riportato condanne penali definitive per fatti
ritenuti, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, incompatibili con
le finalità e gli scopi dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è legittimato a domandare,
contestualmente o successivamente alla sottoscrizione
modulo di adesione, comprova della insussistenza delle condizioni ostative di
cui al comma precedente.
ARTICOLO 16
I Soci possono recedere volontariamente
dall’Associazione mediante l’invio di apposita
comunicazione scritta diretta al Presidente, che dovrà pervenire, entro e non
oltre il 31 dicembre dell’anno precedente a quello per il quale si vogliono
rassegnare le dimissioni, a mezzo
raccomandata a.r. del
Servizio Poste Italiane o altro Istituto/Agenzia di recapito
autorizzata. Il recapito della comunicazione scritta rimane ad esclusivo
rischio del mittente, per cui l'Associazione non
assumerà alcuna responsabilità qualora, per qualsiasi motivo, la suddetta
comunicazione non pervenga in tempo
utile.
Il Presidente ha l’obbligo di accogliere le richieste
di dimissioni, ancorché non motivate, salvo il recupero delle somme non ancora
versate inerenti quote associative di qualsiasi natura e specie.
ARTICOLO 17
La qualifica di Socio si perde:
a)
per dimissioni;
b)
per morosità nel
pagamento delle quote sociali, con riferimento all’esercizio sociale in corso e
all’esercizio precedente;
c)
per radiazione;
d) per
decesso.
Coloro i quali avranno perso la qualifica di Socio per
dimissioni o morosità potranno comunque ripresentare
domanda d’iscrizione all’Associazione, ma non prima che sia trascorso un anno
dall’effettiva cancellazione dal libro Soci.
Coloro i quali avranno perso la qualifica di Socio per
radiazione non potranno più ripresentare domanda d’iscrizione
all’Associazione.
Capo II - Diritti e doveri dei Soci
ARTICOLO 18
I Soci hanno diritto a:
a)
partecipare alla vita
associativa nei modi previsti dal presente Statuto e nei regolamenti da esso
derivanti;
b)
eleggere le cariche
sociali;
c)
essere candidato e
ricoprire una carica sociale;
d)
chiedere la
convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
e)
formulare proposte
all’Organo Direttivo nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in
riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto.
ARTICOLO 19
I Soci hanno
il dovere di:
a)
rispettare le norme del
presente Statuto ed i deliberati degli Organi Associativi;
b)
non compiere
atti che danneggino gli interessi e l’immagine dell’Associazione;
c)
essere in regola
con il pagamento della quota sociale;
d)
partecipare alle
Assemblee dei Soci.
ARTICOLO 20
Gli avvisi ed i comunicati indirizzati ai Soci vengono resi pubblici mediante affissione nell’apposito albo
tenuto presso l’ufficio o la sede dell’Associazione a cura del Consiglio Direttivo
o con i mezzi informativi di cui può disporre l’Associazione.
Gli stessi, decorsi quindici giorni dalla data di affissione o pubblicazione, si intendono ad ogni effetto
conosciuti da parte di tutti i Soci.
Capo III - Provvedimenti a carico dei
Soci.
ARTICOLO 21
I Soci che contravvengono ai doveri sociali possono
incorrere nelle seguenti sanzioni:
a)
richiamo scritto;
b)
radiazione.
ARTICOLO 22
Il richiamo scritto trova applicazione nei riguardi
dei Soci che:
a)
si rendano
responsabili di inosservanze di norme statutarie e/o regolamentari e/o di
disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo ovvero denigrino l’Associazione e
gli Organi Sociali;
b)
abbiano
comportamenti, sia in pubblico che in privato, non consoni a chi fa parte di
un’istituzione con finalità sociali, civili, culturali, che opera
nell’interesse dell’intera collettività.
ARTICOLO 23
La radiazione si applica nei riguardi dei Soci
che:
a)
già soggetti a
richiamo scritto, siano recidivi rispetto all’osservanza di norme statutarie
e/o regolamentari e/o di disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo ovvero
denigrino l’Associazione e gli Organi Sociali;
b)
si rendano
responsabili di gravi atti di violenza, verbale o materiale, nei confronti
degli altri Soci, dell’Associazione e degli Organi Sociali.
TITOLO III –
DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI
Capo I - Organi Sociali in generale
ARTICOLO 24
Gli
Organi dell’Associazione sono:
a)
l’Assemblea dei
Soci;
b)
il Consiglio
Direttivo;
c)
il Presidente;
d)
il Collegio dei
Revisori Contabili;
Si
precisa che tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.
Capo
II - L’Assemblea dei Soci
ARTICOLO 25
L’Assemblea
dei Soci é l’Organo supremo dell’Associazione. Si riunisce, di norma, una volta
l’anno per l’approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria
competenza. Si riunisce, altresì, ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo
ritenga opportuno, ovvero quando almeno un decimo dei Soci, regolarmente
iscritti ed in regola con le quote sociali, ne facciano richiesta mediante
lettera individuale o collettiva, indirizzata al Presidente e contenente gli argomenti da
inserire all’ordine del giorno. Può essere convocata, anche a scopo consultivo,
per periodiche verifiche sull’attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo.
Delle
riunioni dell’Assemblea deve essere redatto, a cura
del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, verbale da trascrivere
su apposito libro verbali dell’Assemblea.
Le
riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione allorquando siano
presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto
ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al
voto.
Le
riunioni dell’Assemblea dirette allo scioglimento dell’Associazione sono
valide, sia in prima che in seconda convocazione, allorquando siano presenti la
metà più uno degli aventi diritto al voto.
Tra
la prima e la seconda convocazione devono trascorrere
almeno due ore.
ARTICOLO 26
L’Assemblea,
in generale, adotta le proprie deliberazioni con voto palese.
Adotta
il metodo del voto segreto quando:
a)
si tratti di
elezioni di cariche sociali;
b)
la
deliberazione riguardi le singole persone;
c)
ne faccia
espressa richiesta la maggioranza dei presenti.
Risultano approvate quelle deliberazioni che
raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.
Qualora
nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi,
queste si intendono respinte.
ARTICOLO 27
L’Assemblea dei Soci é convocata e presieduta dal
Presidente dell’Associazione con le modalità previste dal precedente articolo
20.
L’avviso
di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la
data e il luogo della riunione stabiliti per la prima e la seconda
convocazione, e diffuso almeno quindici giorni prima di quello
fissato per l’adunanza.
Partecipano
all’Assemblea i Soci in regola con il versamento delle quote associative.
ARTICOLO 28
I
compiti dell’Assemblea sono:
a)
approvare il bilancio
consuntivo chiuso al 31/12;
b)
approvare la relazione
al bilancio consuntivo chiuso al 31/12 predisposto dal Collegio dei Revisori
Contabili;
c)
approvare le modifiche
dello Statuto;
d)
eleggere il
Presidente dell’Associazione;
e)
eleggere il Consiglio
Direttivo;
f)
eleggere il Collegio
dei Revisori Contabili.
Capo III - Il Consiglio Direttivo
ARTICOLO 29
Il
Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea dei Soci, é composto dal Presidente
dell’Associazione e da sei Consiglieri e dura in carica tre anni, decorrenti
dal giorno successivo allo svolgimento delle elezioni. E’ investito dei più
ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
Il
Consiglio Direttivo, all’atto dell’insediamento, nomina al proprio interno il Vice Presidente dell’Associazione ed il
Segretario-Tesoriere.
Il
Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente ed in sua assenza
dal Vice Presidente.
Alle
sedute del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori Contabili.
Il
Consiglio Direttivo si riunisce di solito ogni tre mesi e comunque
tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, ovvero quando ne
sia fatta richiesta da almeno tre dei
suoi
componenti aventi diritto al voto ed in ogni caso almeno una
volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed all'ammontare della
quota sociale.
Le
riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidenza, mediante avviso di convocazione
contenente gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora, la data e il luogo della
riunione, diffuso con qualsiasi mezzo di comunicazione ed informativo a
disposizione dell’Associazione almeno sette giorni prima di quello fissato per
l’adunanza, salvo i casi di necessità e/o urgenza.
Delle
riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un
verbale, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, da
trascriversi su apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.
Il
Consigliere assente ingiustificato ad almeno tre consigli di amministrazione
consecutivi, validamente convocati e costituiti, decade automaticamente dalla
carica. In tal caso il Consiglio Direttivo procederà alla sua sostituzione,
dandone comunicazione all’escluso a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
In
caso di dimissioni e/o decadenza e/o decesso del Consigliere si procederà alla
sua sostituzione mediante surroga con il candidato alla carica di Presidente
che all’Assemblea dei Soci è risultato non eletto,
seguendo l’ordine decrescente dei voti ottenuti. Nel caso in cui fosse impossibile attingere dai candidati alla carica di
Presidente, la sostituzione avverrà con il candidato alla carica di consigliere
che all’Assemblea dei Soci è risultato non eletto, seguendo l’ordine
decrescente dei voti ottenuti, escludendo
i Sindaci Revisori Contabili in carica. Nel caso in cui fosse impossibile attingere dai candidati alla carica di
consigliere la sostituzione sarà effettuata mediante cooptazione
di un Socio da parte del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 30
I
compiti del Consiglio Direttivo sono:
a)
adottare tutti i
provvedimenti necessari alla gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione;
b)
eseguire le delibere
dell’Assemblea dei Soci;
c)
redigere, approvare e
presentare all'Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo;
d)
approvare la stipula
dei contratti, convenzioni ed accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
e)
predisporre tutti gli atti da
presentare all’Assemblea dei Soci per gli adempimenti di cui al precedente
articolo 28;
f)
organizzare
manifestazioni culturali, ludiche, ricreative e di ogni altro genere per i Soci
e loro familiari ed ospiti;
g)
aderire o costituire
associazioni e organizzazioni aventi finalità e obiettivi non contrastanti con
il presente Statuto;
h)
adottare i
provvedimenti di cui al precedente articolo 21;
i)
elaborare ed emanare
regolamenti per il buon funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è
obbligatoria per tutti gli associati, purché non in contrasto con lo Statuto
dell'Associazione;
j)
organizzare la macchina
elettorale quando sono indette le elezioni degli Organi Sociali;
k)
nominare e revocare i
Soci Onorari;
l)
nominare dipendenti e
collaboratori previa constatazione della copertura finanziaria.
Spettano,
inoltre, al Consiglio Direttivo tutti i poteri, necessari e sufficienti alla
vita ed agli scopi dell’Associazione, tranne quelli espressamente riservati dal
presente Statuto ad altri Organi dell’Associazione stessa.
ARTICOLO 31
Le
riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad
essa partecipi la metà più uno dei componenti.
Il
Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni a maggioranza, con il
metodo del voto palese. In caso di parità nelle votazioni il voto del
Presidente è determinante per l’approvazione o meno
della delibera.
Il
Consiglio Direttivo adotta il metodo del voto segreto quando:
a)
la
deliberazione riguarda le singole persone;
b)
ne faccia
espressa richiesta la maggioranza presente.
In
caso di parità nella votazione segreta la delibera si intende
non approvata.
Capo
IV - Il Presidente
ARTICOLO 32
Il
Presidente, eletto dall’Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni, decorrenti
dal giorno successivo allo svolgimento delle elezioni. L’incarico di Presidente
può essere detenuto dalla stessa persona per un massimo di tre mandati
consecutivi.
Il
Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in
giudizio. Esercita, nei casi urgenti, i poteri del Consiglio Direttivo, salvo
ratifica.
Il
Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall’Associazione e
riscuote, nell’interesse dell’Ente, somme da terzi rilasciando liberatoria
quietanza.
Il
Presidente può delegare, in parte o interamente, i propri poteri al Vice
Presidente o ad altro Componente del Consiglio
Direttivo stesso.
ARTICOLO 33 - Decadenza del
Presidente
Il
Presidente decade dal suo mandato qualora ottiene la sfiducia di almeno i 2/3
(due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo,
appositamente chiamati ad esprimere il proprio voto anche se richiesto da un
solo consigliere. Il voto di sfiducia avviene sempre a scrutinio segreto. Oltre
che dal Consiglio Direttivo la sfiducia al Presidente può essere votata, sempre
a scrutinio segreto, dall’Assemblea dei Soci, qualora ne faccia richiesta
almeno 1/3 (un terzo) dei Soci presenti all’Assemblea e sia approvato dalla
maggioranza dei Soci presenti.
A
seguito del voto di sfiducia il Presidente viene
dichiarato decaduto ed il Consiglio Direttivo automaticamente sciolto.
L’attività
straordinaria viene sospesa e tutte le funzioni di
natura ordinaria sia in capo al Presidente che al Consiglio Direttivo passano
al Presidente del Collegio dei Revisori Contabili, che provvede a convocare l’Assemblea
dei Soci per procedere alle elezioni di tutti gli Organi Sociali. Il Collegio
dei Revisori Contabili durante il periodo di vacatio del Presidente e del
Consiglio Direttivo e fino alle elezioni procede nella sua normale attività.
ARTICOLO 34 - Dimissioni o
decesso del Presidente
Il Presidente in qualsiasi momento del suo mandato può
rassegnare le dimissioni ancorché non motivate. Le
dimissioni devono avvenire esclusivamente per iscritto e consegnate al Vice
Presidente ovvero al Presidente del Collegio dei Revisori Contabili.
A
seguito di dimissioni ovvero in caso di decesso del Presidente, il Consiglio
Direttivo viene automaticamente sciolto.
L’attività
straordinaria viene sospesa e tutte le funzioni di
natura ordinaria sia in capo al Presidente che al Consiglio Direttivo passano
al Presidente del Collegio dei Revisori Contabili, che provvede a convocare
l’Assemblea dei Soci per procedere alle elezioni di tutti gli Organi Sociali.
Il Collegio dei Revisori Contabili durante il periodo di vacatio del Presidente
e del Consiglio Direttivo e fino alle elezioni procede nella sua normale
attività.
Capo
V - Il Collegio dei Revisori Contabili
ARTICOLO 35
Il
Collegio dei Revisori Contabili, eletto dall’Assemblea dei Soci, é composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti e
dura in carica tre anni, decorrenti dal giorno successivo allo svolgimento
delle elezioni, salvo i casi previsti nei precedenti articoli 33 e 34.
Controlla la gestione dell'Associazione oltre a quanto previsto dalla Legge.
Nella
sua prima riunione elegge nel proprio seno un Presidente.
Il
Collegio dei Revisori Contabili è convocato e presieduto dal Presidente ed in
sua assenza dal Revisore Anziano.
In
caso di dimissioni e/o decadenza e/o decesso del Revisore si procederà alla sua
sostituzione mediante surroga con un componente
supplente, seguendo, ove possibile, l’ordine dei voti ottenuti nell’Assemblea
dei Soci.
ARTICOLO 36
Il
Collegio dei Revisori Contabili, almeno quadrimestralmente,
verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e accerta la consistenza
di cassa e l' esistenza dei valori e di titoli di
proprietà sociale. I Revisori potranno procedere in qualsiasi momento, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Verifica,
altresì, il Bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo
una relazione da presentare all’Assemblea dei Soci.
Delle
riunioni del Collegio dei Revisori Contabili viene
redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del
Presidente, da trascriversi su apposito libro verbali.
TITOLO
IV - BILANCI - PROVENTI - SPESE -
PATRIMONIO SOCIALE.
ARTICOLO 37
Dal
01 Gennaio 2004, l’esercizio finanziario della Associazione
comincia il primo gennaio e termina il
trentuno dicembre di ogni anno. Il
bilancio consuntivo dovrà essere
predisposto ed approvato dal Consiglio di
Amministrazione e presentato
all’Assemblea dei Soci, entro il 30 Giugno dell’anno successivo a quello a cui
è riferito.
Durante
la vita dell’Associazione e salvo diversa imposizione Legislativa è fatto
espresso divieto della distribuzione anche in modo indiretto di tutti gli
utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali.
Al
termine di ogni esercizio finanziario, tutti gli
avanzi o disavanzi di gestione saranno obbligatoriamente riportati
all’esercizio successivo e impiegati per la realizzazione associative.
ARTICOLO 38
Il
patrimonio dell’Associazione è costituito:
a)
da beni mobili
ed immobili;
b)
da titoli e
partecipazioni pubbliche e private;
c)
da fondi di
riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
d)
da erogazioni,
donazioni e lasciti testamentari.
Le
entrate dell'Associazione sono costituite:
a)
dalle quote
sociali sia ordinarie che straordinarie;
b)
dal ricavato
derivante dall'organizzazione o partecipazione a manifestazioni culturali e
ludiche (gite, conferenze, dibattiti, commemorazioni, premi, incontri
conviviali, feste, ecc.);
c)
da contributi
dello Stato, di Enti e/o di Istituzioni pubbliche;
d)
da rimborsi
derivanti da convenzioni;
e)
da erogazioni,
donazioni. e lasciti testamentari in denaro;
f)
da ogni altra
entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.
TITOLO
V – SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI
ARTICOLO 39
Come
previsto dal precedente articolo 28, l’Assemblea dei Soci provvede
ad eleggere gli Organi Sociali votando distintamente il Presidente
dell’Associazione, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori Contabili.
All’apertura
dell’Assemblea dei Soci contenente all’ordine del giorno l’elezione di almeno uno dei suddetti Organi Sociali, l’Assemblea nomina in modo palese il seggio
elettorale composto dal Presidente e da due Scrutatori. Non
possono ricoprire la carica di Presidente e di Scrutatore del seggio elettorale
i candidati a qualsiasi carica sociale, il Presidente ed i componenti
del Consiglio Direttivo in carica.
Al
Presidente ed ai Scrutatori del seggio elettorale sarà
consegnato, a cura del Presidente dell’Associazione in carica, ovvero dal Vice
Presidente, ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori Contabili presente,
l’elenco dei Soci aventi diritto al voto completo dei dati anagrafici.
Il
Presidente ed i Scrutatori del seggio elettorale
all’atto dell’insediamento indicheranno un termine ultimo entro cui ogni Socio
potrà presentare la propria candidatura. Decorso tale termine e raccolte le
candidature pervenute, daranno avvio alle operazioni di organizzazione
delle elezioni mediante l’esame delle candidature pervenute. Ai fini
dell’ammissibilità delle candidature viene stabilito
che la candidatura a Presidente è incompatibile con la candidatura ad altra
carica sociale.
Qualora
dovessero verificarsi situazioni di inamissibiltà per incompatibilità, il Presidente del seggio
elettorale darà un termine massimo entro cui sanare l’errore. Decorso
inutilmente tale termine si procederà alle operazioni di voto, respingendo la
candidatura incompatibile.
Il
Presidente ed i Scrutatori del seggio elettorale, dopo
aver allestito il seggio elettorale, predisposto le urne elettorali,
predisposto e contrassegnato le schede elettorali, daranno avvio allo
svolgimento delle elezioni. Ai Soci, aventi diritto al voto e che ne faranno
richiesta, sarà consegnata la schede per le cariche
sociali da eleggere.
Nello
svolgere le operazioni di voto il Presidente ed i
Scrutatori del seggio elettorale dovranno porvi la massima attenzione e
precisione. E’ compito del Presidente del seggio elettorale definire l’ora
esatta entro cui ai Soci sarà concesso de esprimere il voto.
L’elezione
del Presidente dell’Associazione avviene per votazione a scrutinio segreto.
Prima delle votazioni, i candidati alla carica di Presidente dovranno esporre
all’Assemblea dei Soci il loro programma.
La
scheda elettorale per la carica di Presidente dovrà contenere l’elenco in
ordine alfabetico dei candidati (Cognome e Nome). Il voto si esprime
contrassegnando con un segno il candidato a cui si intende
attribuire il proprio voto. Non è ammesso, pena l’annullamento della scheda
elettorale, esprimere più
di una preferenza.
Viene eletto alla carica di Presidente
dell’Associazione il candidato che otterrà il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze tra due o più
candidati, risulterà eletto il candidato che avrà l’età maggiore e, qualora
l’età sia uguale, si procederà al sistema del ballottaggio, rinviando la
procedura del voto alla settimana successiva.
L’elezione
del Consiglio Direttivo dell’Associazione avviene per votazione a scrutinio
segreto. La scheda elettorale per la carica di consigliere dovrà contenere
l’elenco in ordine alfabetico dei candidati (Cognome e Nome). Il voto si
esprime contrassegnando con un segno il candidato o i candidati a cui si intende attribuire il proprio voto. Non è ammesso, pena
l’annullamento della scheda elettorale, esprimere più di tre preferenze. Vengono eletti alla carica di consigliere i candidati che
otterranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze tra
due o più candidati, risulterà eletto il candidato che
avrà l’età maggiore e, qualora l’età sia uguale, il candidato che risulterà primo nell’ordine
alfabetico presente sulla scheda elettorale.
L’elezione
del Collegio dei Revisori Contabili dell’Associazione
avviene per votazione a scrutinio segreto. La scheda elettorale per la carica
di revisore dovrà contenere l’elenco in ordine alfabetico dei candidati
(Cognome e Nome). Il voto si esprime contrassegnando con un segno il candidato
o i candidati a cui si intende attribuire il proprio
voto. Non è ammesso, pena l’annullamento della scheda elettorale, esprimere più di tre
preferenze. Vengono eletti alla carica di revisori
effettivi i primi tre candidati che otterranno il maggior numero di preferenze,
mentre vengono eletti alla carica di revisori supplenti i successivi due
canditati che otterranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità di
preferenze tra due o più candidati, risulterà eletto
il candidato che risulterà primo nell’elenco alfabetico presente sulla scheda
elettorale.
Il
Presidente ed i Scrutatori del seggio elettorale, dopo
aver concluso le operazioni di voto,
procederanno al conteggio dei voti di preferenza, redigendone verbale
scritto in duplice copia. Il verbale delle operazioni di voto dovrà contenere
in ordine decrescente l’indicazione delle preferenze attribuite a ciascun
candidato, sia se eletto che se non eletto alla carica sociale. Una copia del verbale e tutte le schede
elettorali presenti nelle urne saranno inserite in un apposito
plico sigillato e firmato sui lembi di chiusura dal Presidente del seggio
elettorale. Il Presidente del seggio elettorale a chiusura delle operazioni di voto proclamerà gli eletti.
TITOLO VI -
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 40
L’Associazione
è costituita con durata illimitata, pertanto non è previsto lo scioglimento per
decorrenza dei termini associativi.
L’Associazione
si può quindi sciogliere per i seguenti motivi:
a)
impossibilità sopraggiunta
a perseguire i fini e gli obiettivi previsti nel presente Statuto;
b)
per mancanza
Soci, ovvero quando tutti i Soci sono venuti a mancare;
c)
per volontà dei
Soci, con convocazione dell’Assemblea dei Soci.
Il
patrimonio esistente all’atto dello scioglimento non potrà in nessun caso
essere ripartito tra i Soci e sarà affidato ad uno o più liquidatori nominati
dall’Assemblea dei Soci e devoluto ai fondi mutualistici di cui all’articolo 11
della Legge 31 Gennaio 1992 n. 59 e s.m.i.
ARTICOLO 41 - Trasparenza
La
trasparenza nei rapporti con i Soci viene realizzata
mediante:
a)
Presentazione del Bilancio Consuntivo;
b)
Consultazione del Registro dei Verbali delle sedute di Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e del
Collegio dei Revisori Contabili. E’ possibile richiederne copia di detti
verbali;
c)
Diffusione, con l’ausilio di ogni
mezzo, di tutte le informazioni relative
alla gestione dell’Associazione.