TITOLO I - DELL’ASSOCIAZIONE IN GENERALE

 

Capo I - Denominazione - Sede - Oggetto - Finalità dell’Associazione

ARTICOLO 1

E’ costituita in Castellaneta Marina – Provincia di Taranto, un’Associazione denominata Associazione Proprietari di Marina di Castellaneta, anche detta Associazione Proprietari Immobili in Castellaneta Marina.

L’Associazione non ha finalità di lucro, è aconfessionale, apolitica ed apartitica e fonda la propria struttura e ispira la propria azione ai principi di democrazia ed alla Legge Italiana ed Europea.

ARTICOLO 2

L’Associazione ha sede in Castellaneta Marina.

ARTICOLO 3

L'Associazione si propone, in linea generale, la valorizzazione del territorio costiero di Castellaneta nel quadro dello sviluppo turistico-ambientale del Meridione d'Italia. Si prefigge, in modo particolare, di rendere soddisfacente e piacevole la permanenza in loco dei proprietari delle unità immobiliari, dei turisti e di coloro che vi risiedono.

Con appropriate azioni di stimolo, suggerimenti e proposte intende collaborare con le pubbliche autorità perché si determinino i presupposti per una migliore vivibilità, anche attraverso la creazione di infrastrutture e servizi nonché con la localizzazione di pubblici uffici ed utenze.

L’Associazione si impegna affinché si raggiungano obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale, nell’interesse dell’intera collettività. Si rende altresì disponibile ad organizzare per i Soci, loro familiari ed ospiti manifestazioni culturali e ludiche (gite, conferenze, dibattiti, commemorazioni, premi, incontri conviviali, feste, ecc.).

ARTICOLO 4

Tutte le attività dell’Associazione possono essere svolte avvalendosi della collaborazione di privati cittadini, società, associazioni, comitati ovvero pubbliche istituzioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni ovvero con qualsiasi mezzo previsto dalla Legge.

 

Capo II - Commissioni - Comitati  - Gruppi di Studio e/o Lavoro.

ARTICOLO 5

Nell’ambito dell’Associazione possono costituirsi Commissioni, Comitati, Gruppi di Studio e/o lavoro per lo studio di singole problematiche, ovvero per la promozione e/o l’organizzazione di iniziative e/o attività specifiche inerenti le finalità dell’Associazione.

ARTICOLO 6

Gli Organismi di cui al precedente articolo 5 vengono istituiti e disciplinati nel loro funzionamento dal Consiglio Direttivo.

 

Capo III - Insegna e distintivi dell’Associazione.

ARTICOLO 7

Il logo dell’Associazione è formato da quattro lettere: le prime, tra loro unite “A” e  “P”, stilizzate, in caratteri maiuscoli di colore verde bosco; le successive due “c” e “m” in caratteri minuscoli di colore celeste. La lettera “c” racchiude all’interno il simbolo del sole di colore giallo.

ARTICOLO 8

La tessera sociale, approvata dal Consiglio Direttivo, è obbligatoria per tutti i Soci.

ARTICOLO 9

Tutti gli stampati e gli atti sociali dell’Associazione e delle istituzioni che da essa dipendono portano sempre l’intestazione “ Associazione Proprietari Immobili in Castellaneta Marina” ed il logo.

 

 

TITOLO II - DEI SOCI

 

Capo I- Modalità di Associazione- Categorie dei Soci - Perdita della qualità di Socio

 

ARTICOLO 10

Il numero dei Soci é illimitato. Possono essere Soci:

Ø      persone fisiche proprietarie o comproprietarie di una o più unità immobiliare sita nel territorio costiero del Comune di Castellaneta che, avendo compiuto il 18.mo anno di età,   ne facciano   richiesta sottoscrivendo l’apposito modulo approvato dal Consiglio

Direttivo e nel contempo versino la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;

Ø      persone giuridiche proprietarie o comproprietarie di una o più unità immobiliare sita nel territorio costiero del Comune di Castellaneta che  ne facciano richiesta mediante il legale rappresentante, sottoscrivendo l’apposito modulo approvato dal Consiglio Direttivo e nel contempo versino la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;

Ø      persone fisiche o giuridiche che, pur non essendo proprietarie o comproprietarie di una o più unità immobiliare sita nel territorio costiero del Comune di Castellaneta, abbiano, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, un particolare legame col territorio ovvero svolgano attività confacenti con gli scopi dell' Associazione, purché sottoscrivano l’apposito modulo approvato dal Consiglio Direttivo e nel contempo versino la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

I Soci che entro il 31 dicembre di ogni anno non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al pagamento della quota annuale associativa, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota annuale associativa  dovrà essere versata in unica soluzione entro e non oltre 90 giorni dall’inizio dell’esercizio finanziario cui si riferisce.

ARTICOLO 11

Il Socio partecipa alle attività associative ed esercita i diritti e doveri contenuti nel presente Statuto.

ARTICOLO 12

In seno alla categoria dei Soci si distinguono i seguenti ordini:

a)      Soci Ordinari;

b)      Soci Onorari.

ARTICOLO 13

Soci Ordinari sono coloro che provvedono al versamento della quota sociale nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14

Soci Onorari possono essere nominati dal Consiglio Direttivo tra personalità eminenti nel campo della cultura, dell’arte, delle professioni e che abbiano svolto attività di particolare utilità a favore del sodalizio ovvero concorrano alla crescita dell’Associazione. Il Socio Onorario non è tenuto al versamento della quota sociale nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo così come non ha diritto di voto nell’Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 15

Non possono essere ammessi a far parte di alcun ordine di Soci, e se già Soci decadono dalla qualifica, coloro che abbiano riportato condanne penali definitive per fatti ritenuti, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, incompatibili con le finalità e gli scopi dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è legittimato a domandare, contestualmente o successivamente alla sottoscrizione modulo di adesione, comprova della insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma precedente.

ARTICOLO 16

I Soci possono recedere volontariamente dall’Associazione mediante l’invio di apposita comunicazione scritta diretta al Presidente, che dovrà pervenire, entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente a quello per il quale si vogliono rassegnare le dimissioni,  a mezzo raccomandata a.r. del  Servizio Poste Italiane o altro Istituto/Agenzia di recapito autorizzata. Il recapito della comunicazione scritta rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'Associazione non assumerà alcuna responsabilità qualora, per qualsiasi motivo, la suddetta comunicazione non pervenga  in tempo utile.

Il Presidente ha l’obbligo di accogliere le richieste di dimissioni, ancorché non motivate, salvo il recupero delle somme non ancora versate inerenti quote associative di qualsiasi natura e specie.

ARTICOLO 17

La qualifica di Socio si perde:

a)      per dimissioni;

b)     per morosità nel pagamento delle quote sociali, con riferimento all’esercizio sociale in corso e all’esercizio precedente;

c)     per radiazione;

d)    per decesso.

Coloro i quali avranno perso la qualifica di Socio per dimissioni o morosità potranno comunque ripresentare domanda d’iscrizione all’Associazione, ma non prima che sia trascorso un anno dall’effettiva cancellazione dal libro Soci.

Coloro i quali avranno perso la qualifica di Socio per radiazione non potranno più ripresentare domanda d’iscrizione all’Associazione.

 

Capo II - Diritti e doveri dei Soci

 

ARTICOLO 18

I Soci hanno diritto a:

a)      partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e nei regolamenti da esso derivanti;

b)      eleggere le cariche sociali;

c)      essere candidato e ricoprire una carica sociale;

d)      chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;

e)      formulare proposte all’Organo Direttivo nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto.

 

ARTICOLO 19

I Soci hanno il dovere di:

a)      rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli Organi Associativi;

b)      non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine dell’Associazione;

c)      essere in regola con il pagamento della quota sociale;

d)      partecipare alle Assemblee dei Soci.

ARTICOLO 20

Gli avvisi ed i comunicati indirizzati ai Soci vengono resi pubblici mediante affissione nell’apposito albo tenuto presso l’ufficio o la sede dell’Associazione a cura del Consiglio Direttivo o con i mezzi informativi di cui può disporre l’Associazione.

Gli stessi, decorsi quindici giorni dalla data di affissione o pubblicazione, si intendono ad ogni effetto conosciuti da parte di tutti i Soci.

 

Capo III - Provvedimenti a carico dei Soci.

 

ARTICOLO 21

I Soci che contravvengono ai doveri sociali possono incorrere nelle seguenti sanzioni:

a)      richiamo scritto;

b)      radiazione.

ARTICOLO 22

Il richiamo scritto trova applicazione nei riguardi dei Soci che:

a)      si rendano responsabili di inosservanze di norme statutarie e/o regolamentari e/o di disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo ovvero denigrino l’Associazione e gli Organi Sociali;

b)      abbiano comportamenti, sia in pubblico che in privato, non consoni a chi fa parte di un’istituzione con finalità sociali, civili, culturali, che opera nell’interesse dell’intera collettività.

ARTICOLO 23

La radiazione si applica nei riguardi dei Soci che:

a)      già soggetti a richiamo scritto, siano recidivi rispetto all’osservanza di norme statutarie e/o regolamentari e/o di disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo ovvero denigrino l’Associazione e gli Organi Sociali;

b)      si rendano responsabili di gravi atti di violenza, verbale o materiale, nei confronti degli altri Soci, dell’Associazione e degli Organi Sociali.

 

 

TITOLO III – DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

 

Capo I -  Organi Sociali in generale

 

ARTICOLO 24

Gli Organi dell’Associazione sono:

a)      l’Assemblea dei Soci;

b)      il Consiglio Direttivo;

c)      il Presidente;

d)      il Collegio dei Revisori Contabili;

Si precisa che tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

 

Capo II - L’Assemblea dei Soci

ARTICOLO 25                                     

L’Assemblea dei Soci é l’Organo supremo dell’Associazione. Si riunisce, di norma, una volta l’anno per l’approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza. Si riunisce, altresì, ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando almeno un decimo dei Soci, regolarmente iscritti ed in regola con le quote sociali, ne facciano richiesta mediante lettera individuale o collettiva, indirizzata al Presidente e contenente  gli argomenti da inserire all’ordine del giorno. Può essere convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull’attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo.

Delle riunioni dell’Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, verbale da trascrivere su apposito libro verbali dell’Assemblea.

Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione allorquando siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto.

Le riunioni dell’Assemblea dirette allo scioglimento dell’Associazione sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, allorquando siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno due ore.

ARTICOLO 26

L’Assemblea, in generale, adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Adotta il metodo del voto segreto quando:

a)      si tratti di elezioni di cariche sociali;

b)      la deliberazione riguardi le singole persone;

c)      ne faccia espressa richiesta la maggioranza dei presenti.

Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.

Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.

ARTICOLO 27

L’Assemblea dei Soci é convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione con le modalità previste dal precedente articolo 20.

L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data e il luogo della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, e diffuso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Partecipano all’Assemblea i Soci in regola con il versamento delle quote associative.

ARTICOLO 28

I compiti dell’Assemblea sono:

a)      approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31/12;

b)      approvare la relazione al bilancio consuntivo chiuso al 31/12 predisposto dal Collegio dei Revisori Contabili;

c)      approvare le modifiche dello Statuto;

d)      eleggere il Presidente dell’Associazione;

e)      eleggere il Consiglio Direttivo;

f)      eleggere il Collegio dei Revisori Contabili.

 

Capo III - Il Consiglio Direttivo

ARTICOLO 29

Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea dei Soci, é composto dal Presidente dell’Associazione e da sei Consiglieri e dura in carica tre anni, decorrenti dal giorno successivo allo svolgimento delle elezioni. E’ investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, all’atto dell’insediamento, nomina al proprio interno il Vice Presidente dell’Associazione ed il Segretario-Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente.

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori Contabili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di solito ogni tre mesi e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia  fatta richiesta da almeno tre dei suoi

componenti aventi diritto al voto ed in ogni caso almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed all'ammontare della quota sociale.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidenza, mediante avviso di convocazione contenente gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora, la data e il luogo della riunione, diffuso con qualsiasi mezzo di comunicazione ed informativo a disposizione dell’Associazione almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza, salvo i casi di necessità e/o urgenza.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, da trascriversi su apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere assente ingiustificato ad almeno tre consigli di amministrazione consecutivi, validamente convocati e costituiti, decade automaticamente dalla carica. In tal caso il Consiglio Direttivo procederà alla sua sostituzione, dandone comunicazione all’escluso a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di dimissioni e/o decadenza e/o decesso del Consigliere si procederà alla sua sostituzione mediante surroga con il candidato alla carica di Presidente che all’Assemblea dei Soci è risultato non eletto, seguendo l’ordine decrescente dei voti ottenuti. Nel caso in cui fosse impossibile attingere dai candidati alla carica di Presidente, la sostituzione avverrà con il candidato alla carica di consigliere che all’Assemblea dei Soci è risultato non eletto, seguendo l’ordine decrescente dei voti ottenuti, escludendo  i Sindaci Revisori Contabili in carica. Nel caso in cui fosse impossibile attingere dai candidati alla carica di consigliere la sostituzione sarà effettuata mediante cooptazione di un Socio da parte del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 30

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

a)      adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;

b)      eseguire le delibere dell’Assemblea dei Soci;

c)      redigere, approvare e presentare all'Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo;

d)      approvare la stipula dei contratti, convenzioni ed accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

e)      predisporre tutti gli atti da presentare all’Assemblea dei Soci per gli adempimenti di cui al precedente articolo 28;

f)      organizzare manifestazioni culturali, ludiche, ricreative e di ogni altro genere per i Soci e loro familiari ed ospiti;

g)      aderire o costituire associazioni e organizzazioni aventi finalità e obiettivi non contrastanti con il presente Statuto;

h)      adottare i provvedimenti di cui al precedente articolo 21;

i)       elaborare ed emanare regolamenti per il buon funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati, purché non in contrasto con lo Statuto dell'Associazione;

j)       organizzare la macchina elettorale quando sono indette le elezioni degli Organi Sociali;

k)      nominare e revocare i Soci Onorari;

l)       nominare dipendenti e collaboratori previa constatazione della copertura finanziaria.

Spettano, inoltre, al Consiglio Direttivo tutti i poteri, necessari e sufficienti alla vita ed agli scopi dell’Associazione, tranne quelli espressamente riservati dal presente Statuto ad altri Organi dell’Associazione stessa.

ARTICOLO 31

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad essa partecipi la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni a maggioranza, con il metodo del voto palese. In caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente è determinante per l’approvazione o meno della delibera.

Il Consiglio Direttivo adotta il metodo del voto segreto quando:

a)      la deliberazione riguarda le singole persone;

b)      ne faccia espressa richiesta la maggioranza presente.

In caso di parità nella votazione segreta la delibera si intende non approvata.

 

Capo IV - Il Presidente

ARTICOLO 32

Il Presidente, eletto dall’Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni, decorrenti dal giorno successivo allo svolgimento delle elezioni. L’incarico di Presidente può essere detenuto dalla stessa persona per un massimo di tre mandati consecutivi.

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Esercita, nei casi urgenti, i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall’Associazione e riscuote, nell’interesse dell’Ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.

Il Presidente può delegare, in parte o interamente, i propri poteri al Vice Presidente o ad altro Componente del Consiglio Direttivo stesso.

ARTICOLO 33 - Decadenza del Presidente

Il Presidente decade dal suo mandato qualora ottiene la sfiducia di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo, appositamente chiamati ad esprimere il proprio voto anche se richiesto da un solo consigliere. Il voto di sfiducia avviene sempre a scrutinio segreto. Oltre che dal Consiglio Direttivo la sfiducia al Presidente può essere votata, sempre a scrutinio segreto, dall’Assemblea dei Soci, qualora ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei Soci presenti all’Assemblea e sia approvato dalla maggioranza dei Soci presenti.

A seguito del voto di sfiducia il Presidente viene dichiarato decaduto ed il Consiglio Direttivo automaticamente sciolto.

L’attività straordinaria viene sospesa e tutte le funzioni di natura ordinaria sia in capo al Presidente che al Consiglio Direttivo passano al Presidente del Collegio dei Revisori Contabili, che provvede a convocare l’Assemblea dei Soci per procedere alle elezioni di tutti gli Organi Sociali. Il Collegio dei Revisori Contabili durante il periodo di vacatio del Presidente e del Consiglio Direttivo e fino alle elezioni procede nella sua normale attività.

ARTICOLO 34  - Dimissioni o decesso del Presidente 

Il Presidente in qualsiasi momento del suo mandato può rassegnare le dimissioni ancorché non motivate. Le dimissioni devono avvenire esclusivamente per iscritto e consegnate al Vice Presidente ovvero al Presidente del Collegio dei Revisori Contabili.

A seguito di dimissioni ovvero in caso di decesso del Presidente, il Consiglio Direttivo viene automaticamente sciolto.

L’attività straordinaria viene sospesa e tutte le funzioni di natura ordinaria sia in capo al Presidente che al Consiglio Direttivo passano al Presidente del Collegio dei Revisori Contabili, che provvede a convocare l’Assemblea dei Soci per procedere alle elezioni di tutti gli Organi Sociali. Il Collegio dei Revisori Contabili durante il periodo di vacatio del Presidente e del Consiglio Direttivo e fino alle elezioni procede nella sua normale attività.

 

Capo V - Il Collegio dei Revisori Contabili

ARTICOLO 35

Il Collegio dei Revisori Contabili, eletto dall’Assemblea dei Soci, é composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti e dura in carica tre anni, decorrenti dal giorno successivo allo svolgimento delle elezioni, salvo i casi previsti nei precedenti articoli 33 e 34. Controlla la gestione dell'Associazione oltre a quanto previsto dalla Legge.

Nella sua prima riunione elegge nel proprio seno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori Contabili è convocato e presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Revisore Anziano.

In caso di dimissioni e/o decadenza e/o decesso del Revisore si procederà alla sua sostituzione mediante surroga con un componente supplente, seguendo, ove possibile, l’ordine dei voti ottenuti nell’Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 36

Il Collegio dei Revisori Contabili, almeno quadrimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e accerta la consistenza di cassa e l' esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale. I Revisori potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Verifica, altresì, il Bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all’Assemblea dei Soci.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori Contabili viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, da trascriversi su apposito libro verbali.

 

TITOLO IV  - BILANCI - PROVENTI - SPESE - PATRIMONIO SOCIALE.

ARTICOLO 37

Dal 01 Gennaio 2004, l’esercizio finanziario della Associazione comincia il primo gennaio e   termina il trentuno   dicembre di ogni anno. Il bilancio   consuntivo dovrà essere

predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione  e presentato all’Assemblea dei Soci, entro il 30 Giugno dell’anno successivo a quello a cui è riferito.

Durante la vita dell’Associazione e salvo diversa imposizione Legislativa è fatto espresso divieto della distribuzione anche in modo indiretto di tutti gli utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali. 

Al termine di ogni esercizio finanziario, tutti gli avanzi o disavanzi di gestione saranno obbligatoriamente riportati all’esercizio successivo e impiegati per la realizzazione associative.

ARTICOLO 38

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a)      da beni mobili ed immobili;

b)      da titoli e partecipazioni pubbliche e private;

c)      da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

d)      da erogazioni, donazioni e lasciti testamentari.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a)      dalle quote sociali sia ordinarie che straordinarie;

b)      dal ricavato derivante dall'organizzazione o partecipazione a manifestazioni culturali e ludiche (gite, conferenze, dibattiti, commemorazioni, premi, incontri conviviali, feste, ecc.);

c)      da contributi dello Stato, di Enti e/o di Istituzioni pubbliche;

d)      da rimborsi derivanti da convenzioni;

e)      da erogazioni, donazioni. e lasciti testamentari in denaro;

f)      da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

 

TITOLO V – SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 39

Come previsto dal precedente articolo 28, l’Assemblea dei Soci provvede ad eleggere gli Organi Sociali votando distintamente il Presidente dell’Associazione, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori Contabili.

All’apertura dell’Assemblea dei Soci contenente all’ordine del giorno l’elezione di almeno   uno dei    suddetti Organi    Sociali, l’Assemblea nomina in  modo palese il seggio

elettorale composto dal Presidente e da due Scrutatori. Non possono ricoprire la carica di Presidente e di Scrutatore del seggio elettorale i candidati a qualsiasi carica sociale, il Presidente ed i componenti del  Consiglio Direttivo in carica.

Al Presidente ed ai Scrutatori del seggio elettorale sarà consegnato, a cura del Presidente dell’Associazione in carica, ovvero dal Vice Presidente, ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori Contabili presente, l’elenco dei Soci aventi diritto al voto completo dei dati anagrafici.

Il Presidente ed i Scrutatori del seggio elettorale all’atto dell’insediamento indicheranno un termine ultimo entro cui ogni Socio potrà presentare la propria candidatura. Decorso tale termine e raccolte le candidature pervenute, daranno avvio alle operazioni di organizzazione delle elezioni mediante l’esame delle candidature pervenute. Ai fini dell’ammissibilità delle candidature viene stabilito che la candidatura a Presidente è incompatibile con la candidatura ad altra carica sociale.

Qualora dovessero verificarsi situazioni di inamissibiltà per incompatibilità, il Presidente del seggio elettorale darà un termine massimo entro cui sanare l’errore. Decorso inutilmente tale termine si procederà alle operazioni di voto, respingendo la candidatura incompatibile.

Il Presidente ed i Scrutatori del seggio elettorale, dopo aver allestito il seggio elettorale, predisposto le urne elettorali, predisposto e contrassegnato le schede elettorali, daranno avvio allo svolgimento delle elezioni. Ai Soci, aventi diritto al voto e che ne faranno richiesta, sarà consegnata la schede per le cariche sociali da eleggere.

Nello svolgere le operazioni di voto il Presidente ed i Scrutatori del seggio elettorale dovranno porvi la massima attenzione e precisione. E’ compito del Presidente del seggio elettorale definire l’ora esatta entro cui ai Soci sarà concesso de esprimere il voto.

L’elezione del Presidente dell’Associazione avviene per votazione a scrutinio segreto. Prima delle votazioni, i candidati alla carica di Presidente dovranno esporre all’Assemblea dei Soci il loro programma.

La scheda elettorale per la carica di Presidente dovrà contenere l’elenco in ordine alfabetico dei candidati (Cognome e Nome). Il voto si esprime contrassegnando con un segno il candidato a cui si intende attribuire il proprio voto. Non è ammesso, pena l’annullamento    della     scheda     elettorale,      esprimere     più     di     una     preferenza.

Viene eletto alla carica di Presidente dell’Associazione il candidato che otterrà il maggior numero di preferenze. In   caso   di parità di preferenze tra due o più candidati, risulterà eletto il candidato che avrà l’età maggiore e, qualora l’età sia uguale, si procederà al sistema del ballottaggio, rinviando la procedura del voto alla settimana successiva.

L’elezione del Consiglio Direttivo dell’Associazione avviene per votazione a scrutinio segreto. La scheda elettorale per la carica di consigliere dovrà contenere l’elenco in ordine alfabetico dei candidati (Cognome e Nome). Il voto si esprime contrassegnando con un segno il candidato o i candidati a cui si intende attribuire il proprio voto. Non è ammesso, pena l’annullamento della scheda elettorale,  esprimere più di tre preferenze. Vengono eletti alla carica di consigliere i candidati che otterranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze tra due o più candidati, risulterà eletto il candidato che avrà l’età maggiore e, qualora l’età sia uguale,  il candidato che risulterà primo nell’ordine alfabetico presente sulla scheda elettorale.

L’elezione del Collegio dei Revisori Contabili dell’Associazione avviene per votazione a scrutinio segreto. La scheda elettorale per la carica di revisore dovrà contenere l’elenco in ordine alfabetico dei candidati (Cognome e Nome). Il voto si esprime contrassegnando con un segno il candidato o i candidati a cui si intende attribuire il proprio voto. Non è ammesso, pena l’annullamento della scheda elettorale,  esprimere più di tre preferenze. Vengono eletti alla carica di revisori effettivi i primi tre candidati che otterranno il maggior numero di preferenze, mentre vengono eletti alla carica di revisori supplenti i successivi due canditati che otterranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze tra due o più candidati, risulterà eletto il candidato che risulterà primo nell’elenco alfabetico presente sulla scheda elettorale.

Il Presidente ed i Scrutatori del seggio elettorale, dopo aver concluso le operazioni di voto,  procederanno al conteggio dei voti di preferenza, redigendone verbale scritto in duplice copia. Il verbale delle operazioni di voto dovrà contenere in ordine decrescente l’indicazione delle preferenze attribuite a ciascun candidato, sia se eletto che se non eletto alla carica sociale.  Una copia del verbale e tutte le schede elettorali presenti nelle urne saranno inserite in un apposito plico sigillato e firmato sui lembi di chiusura dal Presidente del seggio elettorale. Il Presidente del seggio elettorale a chiusura delle operazioni di voto proclamerà gli eletti.

 

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 40

L’Associazione è costituita con durata illimitata, pertanto non è previsto lo scioglimento per decorrenza dei termini associativi.

L’Associazione si può quindi sciogliere per i seguenti motivi:

a)      impossibilità sopraggiunta a perseguire i fini e gli obiettivi previsti nel presente Statuto;

b)      per mancanza Soci, ovvero quando tutti i Soci sono venuti a mancare;

c)      per volontà dei Soci, con convocazione dell’Assemblea dei Soci.

Il patrimonio esistente all’atto dello scioglimento non potrà in nessun caso essere ripartito tra i Soci e sarà affidato ad uno o più liquidatori nominati dall’Assemblea dei Soci e devoluto ai fondi mutualistici di cui all’articolo 11 della Legge 31 Gennaio 1992 n. 59 e s.m.i.

ARTICOLO 41 - Trasparenza

La trasparenza nei rapporti con i Soci viene realizzata mediante:

a)      Presentazione del Bilancio Consuntivo;

b)      Consultazione del Registro dei Verbali delle sedute di Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori Contabili. E’ possibile richiederne copia di detti verbali;

c)      Diffusione, con l’ausilio di ogni mezzo,  di tutte le informazioni relative alla gestione dell’Associazione.